La compensazione tra crediti e debiti tributari consente ai contribuenti, nei termini previsti dalla normativa vigente, di detrarre dalle quote dovute eventuali eccedenze di versamento relative al medesimo tributo (compensazione verticale), fermo restando il divieto di compensazione tra quota statale e quota comunale di IMU e TASI. Le eccedenze di cui si chiede la compensazione devono riguardare l’anno in corso o gli anni precedenti, senza l’applicazione di interessi.
La compensazione può avvenire solo se non è intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.
Se le somme a credito sono maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, oppure può essere chiesto il rimborso per errato versamento.