AVVISO ALLA CITTADINANZA

Dagli uffici

ISTITUZIONE DELL’ELENCO COMUNALE DEGLI ELETTORI FUORI SEDE

Legge 9 ottobre 2026, n. 180, recante “Disposizioni in materia di elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica”. Articolo 8: Esercizio del diritto di voto da parte degli elettori fuori sede in occasione delle elezioni politiche ed europee e dei referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Il Ministero dell’Interno, con circolare DAIT n. 65/2026 del 15/10/2026, ha fornito istruzioni circa l’applicazione dell’articolo 8 della citata legge che disciplina a regime il voto degli elettori fuori sede.

AMBITO DI APPLICAZIONE E CATEGORIE DI ELETTORI “FUORI SEDE”

La disciplina si applica alle elezioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, all’elezione dei membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia e ai referendum previsti dagli articoli 75 e 138 della Costituzione.

Tale disciplina NON si applica alle elezioni amministrative e regionali. 

Requisito necessario e comune a tutte le categorie di elettori “fuori sede” è che il Comune di temporaneo domicilio si trovi in una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali l’elettore è iscritto.

Possono quindi chiedere l’iscrizione nell’elenco le seguenti categorie di elettori:

  • gli elettori che per motivi di studio o di lavoro sono temporaneamente domiciliati in un Comune situato in una Regione diversa da quella in cui si trova il Comune di iscrizione elettorale, se la durata della permanenza prevista “fuori sede” è di almeno nove mesi;
  • gli elettori che, per motivi di cura, ricevano assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
  • gli elettori che sono caregiver familiari ai sensi dell’articolo 1, comma 255, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e che, per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricada la data di svolgimento di taluna delle consultazioni per le quali si applica la modalità di voto “fuori sede”, prestano attività di cura e assistenza in favore di persona sottoposta ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico o riabilitativo presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti;
  • gli elettori che in qualità di genitori o familiari conviventi di un minore che, per un periodo di almeno tre mesi, accompagnino o prestino attività di cura e assistenza in favore di un minore sottoposto ad assistenza sanitaria, terapia o trattamento medico presso una struttura sanitaria situata in un Comune appartenente ad una Regione diversa da quella del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE E DI REVOCA DELLA DOMANDA

La legge prevede tre termini distinti per la richiesta di iscrizione nell’elenco tenuto da ciascun Comune, secondo la categoria e il momento in cui sorge la condizione di elettore fuori sede:

Categoria di “Fuori sede”Termine per la domandaConsultazioni interessate
Studio o lavoro, condizione già in essere, in sede fuori Regioneentro il 31 dicembre di ciascun annoQuelle dell’anno successivo
Studio o lavoro, condizione sorta dopo il
31 dicembre, in sede fuori Regione
entro 30 giorni dalla data in cui sono soddisfatti i requisiti e comunque non oltre il 45° giorno antecedente la consultazionequelle dell’anno in corso
Motivi di cura, caregiver familiari, genitori o familiari conviventi di minori sottoposti a terapia o trattamento medico in struttura sanitaria fuori Regionenon oltre il 45° giorno antecedente la consultazionequelle dell’anno in corso

 

Modalità di presentazione della domanda

La domanda (sul modello allegato) è trasmessa/presentata al Comune di temporaneo domicilio unitamente a:

  • copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
  • certificazione o altra documentazione attestante la condizione di elettore fuori sede (ad esempio: certificato di iscrizione a un corso di studi, contratto o attestazione del datore di lavoro, attestazione della struttura sanitaria su ricovero, terapia o trattamento e relativa durata), o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

La domanda può essere trasmessa via PEC all’indirizzo comune.stradella@pec.regione.lombardia.it, via PEO all’indirizzo elettorale@comune.stradella.pv.it o consegnata a mano presso il Comune di Stradella – Uff. Protocollo/Uff. Elettorale – c/o Palazzo Comunale, Via Marconi 35, Stradella.

Attestazione di ammissione. Verificata la ricevibilità della domanda e la sussistenza dei requisiti, entro il decimo giorno antecedente la consultazione, il Comune di temporaneo domicilio rilascia all’elettore ammesso un’attestazione di ammissione al voto con il numero e l’indirizzo della sezione assegnata. 

AMMISSIONE AL VOTO

Gli elettori fuori sede, in analogia a quanto previsto per le altre categorie di elettori ammessi al voto dalla legge in un Comune diverso da quello di residenza, votano per le liste e i candidati della circoscrizione e del collegio in cui si trova il Comune di temporaneo domicilio, esibendo un valido documento di riconoscimento, l’attestazione di ammissione al voto e la tessera elettorale personale o l’attestato sostitutivo rilasciato dal Sindaco.

 

PER ULTERIORI INFORMAZIONI: COMUNE DI STRADELLA – UFFICIO ELETTORALE – Via Marconi 35 - elettorale@comune.stradella.pv.it – 0385/249234.

 

Ultimo aggiornamento: 27/10/2026 08:29.32