COMUNE DI STRADELLA
Provincia di Pavia
ORDINANZA
N° 33 DEL 05-06-2020
EMERGENZA COVID - LIMITAZIONE VENDITA DA ASPORTO DI ALCOLICI E MODIFICA DEGLI ORARI DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE
VISTI il DPCM in data 17/05/2020 e l'Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia in data 29/05/2020, i quali, per contenere e contrastare la diffusione del virus COVID-19 sul territorio nazionale, impongono in tutti i settori lavorativi, nelle attività commerciali e nei pubblici esercizi il rispetto della distanza di sicurezza tra le persone e il divieto di assembramento;
VISTA la nota della Prefettura di Pavia in data 28/05/2020, con la quale si invitano tutti i Sindaci del territorio provinciale ad adottare le seguenti misure:
- divieto per bar, ristoranti, locali di intrattenimento e attività artigianali da asporto di vendere bevande alcoliche per asporto dopo la mezzanotte, con conseguente limitazione fino all'orario di chiusura, della vendita di alcolici solo per consumazione al tavolo;
- obbligo di chiusura al pubblico per tutti i pubblici esercizi alle ore 2,00.
RITENUTO di aderire a tale indicazione in modo da avere uniformità di prescrizioni su tutto il territorio provinciale;
VISTO l'art. 50 del D.Lgs. n. 267/00;
Dalle ore 00.00 del giorno 06/05/2020 al giorno 15/06/2020, nelle seguenti vie e piazze:
- P.zza Vittorio Veneto;
- P.zza Trieste, laterali sud e ovest;
- Via XXVI Aprile;
- Via Trento;
- Via Battisti;
- Via Garibaldi;
- Via Verdi;
per i motivi indicati in premessa, sono da rispettare le seguenti limitazioni in materia di vendita da asporto di alcolici e di orari di apertura al pubblico:
- divieto per bar, ristoranti, locali di intrattenimento e attività artigianali da asporto di vendere bevande alcoliche per asporto dopo la mezzanotte, con conseguente limitazione, fino all'orario di chiusura, della vendita di alcolici solo per consumazione al tavolo;
- obbligo di chiusura al pubblico per tutti i pubblici esercizi alle ore 2,00.
- fatto salvo che non costituisca reato, l'inosservanza dei divieti di cui alla presente ordinanza comporterà l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da euro 400,00 a euro 3000,00 così come previsto dall'art. 4, comma 1 del d.l. 25/03/2020, n. 19, convertito nella legge 22/05/2020 n. 35.
- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al T.A.R. della Lombardia in Milano entro 60 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi della Legge n. 104/2010, o in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica del presente atto ai sensi dell’art. 8 e seguenti del DPR n. 1199/71.
- la presente ordinanza verrà notificata al Ufficio Commercio/SUAP del comune di Stradella e al Comando della Compagnia Carabinieri di Stradella.
IL SINDACO
F.to ALESSANDRO CANTU'