1. Il Sindaco, nel decreto di nomina della Giunta indivi-dua, tra i componenti
della medesima, il Vicesindaco.
2. Il Segretario comunale dà immediata comunicazione del-l'avvenuta
nomina al Prefetto ed all'organo regionale di controllo.
3. Il Sindaco, nel caso che, successivamente, intenda attribuire ad altro
assessore le funzioni di Vicesindaco, provvede con decreto motivato, dandone
comunicazione ai Capigruppo entro tre giorni ed al Consiglio comunale
nella seduta immediatamente successiva.
4. Il Vicesindaco esercita le attribuzioni del Sindaco ed emana gli
atti di sua competenza, compresi quelli spettanti al Sindaco in qualità
di ufficiale del Governo, in caso di assenza o impedimento del Sindaco.
5. In caso di assenza o impedimento anche del Vicesindaco le competenze
del Sindaco sono esercitate dall'assessore anziano, tale essendo
il più anziano d'età tra i componenti della Giunta comunale.
6. E’ fatto salvo quanto previsto dall’art. 20, c. 2 riguardo la
presidenza delle sedute consiliari.