1. Il servizio di Tesoreria e’ affidato dal Consiglio comunale ad un istituto
di credito che disponga di una sede operativa nel Comune ovvero ad una societa’
per azioni avente i requisiti prescritti dall’art. 38 della legge 18 febbraio
1999, n. 28.
2. La concessione e’ regolata da apposita convenzione.
3. La scelta del Tesoriere e’ determinata sulla base di un confronto comparativo,
con esperimento migliorativo, tra almeno le offerte contenenti:
a) i tassi passivi praticati ed i tassi sulle anticipazioni, in relazione al tasso
ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;
b) i servizi aggiuntivi e quelli di tesoreria, ivi compresi i mutui per opere
pubbliche e le relative condizioni;
c) un progetto di correlazione tra il sistema informatico dell’affidatario
del servizio per il trattamento delle operazioni di tesoreria e quello di gestione
dei dati contabili del Comune;
d) utilita’ d’interesse pubblico per il Comune.
4. La convenzione di tesoreria e’ approvata dal Consiglio, su proposta del
Sindaco, sentita la Giunta.
5. Il regolamento di contabilita’ stabilisce le modalita’ relative
al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio
di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.