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Art. 100 – Tesoreria e riscossione delle entrate






  • 1. Il servizio di Tesoreria e’ affidato dal Consiglio comunale ad un istituto di credito che disponga di una sede operativa nel Comune ovvero ad una societa’ per azioni avente i requisiti prescritti dall’art. 38 della legge 18 febbraio 1999, n. 28.

    2. La concessione e’ regolata da apposita convenzione.

    3. La scelta del Tesoriere e’ determinata sulla base di un confronto comparativo, con esperimento migliorativo, tra almeno le offerte contenenti:
    a) i tassi passivi praticati ed i tassi sulle anticipazioni, in relazione al tasso ufficiale di sconto vigente tempo per tempo;
    b) i servizi aggiuntivi e quelli di tesoreria, ivi compresi i mutui per opere pubbliche e le relative condizioni;
    c) un progetto di correlazione tra il sistema informatico dell’affidatario del servizio per il trattamento delle operazioni di tesoreria e quello di gestione dei dati contabili del Comune;
    d) utilita’ d’interesse pubblico per il Comune.

    4. La convenzione di tesoreria e’ approvata dal Consiglio, su proposta del Sindaco, sentita la Giunta.

    5. Il regolamento di contabilita’ stabilisce le modalita’ relative al servizio di tesoreria ed ai servizi dell’ente che comportano maneggio di denaro, fissando norme idonee per disciplinare tali gestioni.




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