1. I servizi pubblici di rilevanza imprenditoriale per i cui assetti patrimoniali
e gestionali sia proficua la par-tecipazione anche di privati o comunque
utile la forma so-cietaria, sono gestiti mediante Società per azioni
o Società a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico
locale.
2. L'azionariato pubblico è articolato tra il Comune ed al-tri Enti Locali,
riuniti, per quanto possibile, da un patto di sindacato azionario di
voto che garantisca il governo dell'indirizzo strategico e gestionale
della società.
3. Il Comune può altresì partecipare a società di capitali
che non gestiscano servizi pubblici, ma che comunque abbiano come scopo
sociale l'esercizio di attività nelle materie d'interesse comunale,
senza i vincoli e le limitazioni di cui ai precedenti commi del presente
articolo.
4. La determinazione di partecipazione a società è assunta
dal Consiglio con il voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati,
su proposta del Sindaco, sentita la Giunta comunale. La proposta è
accompagnata da un progetto tecnico-finanziario, dagli eventuali impegni
dei privati che intendano partecipare alla società e dallo schema
dello Statuto societario. Il Consiglio delibera contestualmente l'approvazione
del progetto, lo schema di Statuto societario, gli impegni finanziari
e la eventuale partecipazione dei privati.
5. A tal fine i privati partecipanti producono idonee let-tere d'intenti
e le certificazioni previste dalla legislazione per la lotta al
crimine organizzato.
6. Ai sensi dell’art. 5 della Legge 154 del 1981 il Sindaco, gli Assessori
ed i Consiglieri comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio
di Amministrazione di societa’ a partecipazione comunale maggioritaria o
minoritaria di cui al presente articolo.