1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici
che hanno per oggetto la produzione di beni e di attivita’ rivolte a realizzare
fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunita’.
2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare,
nel tempo, in relazione a necessita’ che si presentano nella comunita’
e di stabi-lire le modalita’ per la loro gestione; sono di competenza dello
stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto
gestiti.
3. I servizi la cui gestione e’ riservata in via esclusiva al Comune sono
stabiliti dalla legge.