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Art. 81 – Servizi comunali





  • 1. Il Comune provvede all’impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attivita’ rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della comunita’.

    2. Spetta al Consiglio comunale di individuare nuovi servizi pubblici da attivare, nel tempo, in relazione a necessita’ che si presentano nella comunita’ e di stabi-lire le modalita’ per la loro gestione; sono di competenza dello stesso Consiglio comunale le modifiche alle forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

    3. I servizi la cui gestione e’ riservata in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge.



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