1. Il Comune persegue, attraverso l’esercizio della propria potesta’
impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite
dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria,
adeguando i programmi e le attivita’ esercitate ai mezzi disponibili e ricercando,
mediante la razionalita’ delle scelte e dei procedimenti, l’efficiente
ed efficace impiego di tali mezzi.
2. Il Comune, nell’attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche
locali, ispira a criteri di equita’ e di giustizia le determinazioni di
propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti
e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare
la partecipazione di ciascun cit-tadino in proporzione alle sue effettive capacita’
contributive.
3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di
personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli
elementi di valutazione necessari per conseguire le finalita’ di cui al
comma 2.