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Art. 94 – Le risorse per gli investimenti






  • 1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

    2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalita’, sono impiegate per il finanziamento del programma di investimenti del Comune, secondo le priorita’ nello stesso stabilite.

    3. Il ricorso al credito e’ effettuato, salvo diverse fi-nalita’ previste dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.



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