1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali,
statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento
dei programmi di investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per
concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.
2. Le risorse acquisite mediante l’alienazione dei beni del patrimonio disponibile,
non destinate per legge ad altre finalita’, sono impiegate per il finanziamento
del programma di investimenti del Comune, secondo le priorita’ nello stesso
stabilite.
3. Il ricorso al credito e’ effettuato, salvo diverse fi-nalita’ previste
dalla legge, per il finanziamento dell’importo dei programmi di investimento
che non trova copertura con le risorse di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo.