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Art. 27 - Revoca di Assessori; dimissioni e altre cause di cessazione dalla carica di Assessore




  • 1. Il Sindaco può revocare uno o più Assessori dandone motivata comunicazione al Consiglio e provvedendo alla loro sostituzione.

    2. I singoli Assessori, oltreché per revoca, cessano dalla carica in caso di morte, dimissioni e decadenza e sono sostituiti con decreto del Sindaco annunciato al Consiglio comunale nella sua prima seduta successiva. Le dimissioni da Assessore devono essere presentate per iscritto e conse-gnate al Sindaco che le acquisisce agli atti. Esse sono im-mediatamente efficaci.

    3. Salvo i casi di revoca da parte del Sindaco, la Giunta rimane in carica fino alla nuova elezione del Sindaco.

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