1. Le modificazioni e l’abrogazione dello statuto sono deliberate dal Consiglio
comunale con la procedura stabilita dall’art. 6, comma 4 del Testo Unico.
2. Le proposte di cui al precedente comma sono sottoposte a parere obbligatorio
degli istituti di partecipazione popolare esistenti. Almeno trenta giorni prima
dell’adunanza del Consiglio comunale, le stesse sono inviate in copia ai
Consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale, con pubblico
avviso di tale deposito nelle forme previste dal regolamento.
3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere
presentata al Consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del
nuovo statuto.
4. L’adozione delle due deliberazioni di cui al precedente comma e’
contestuale: l’abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l’approvazione
del nuovo testo dello stesso.
5. Nessuna deliberazione di revisione od abrogazione dello statuto puo’
essere adottata se non sia trascorso almeno un anno dall’entrata in vigore
dello statuto o dell’ultima modifica. E’ ammessa l’iniziativa
da parte di almeno il quindici per cento dei cittadini residenti iscritti nelle
liste elettorali anche mediante un progetto redatto in articoli. Si applica in
tale ipotesi la disciplina prevista per l’ammissione delle proposte di iniziativa
popolare.
6. E’ fatto salvo l’obbligo di adeguamento dello Statuto conseguentemente
alla entrata in vigore di nuove norme nei termini di legge.