1. Il Comune esercita le funzioni amministrative allo stesso attribuite dalle
leggi regionali, nelle materie che, in rapporto alle caratteristiche della popolazione
e del territorio, risultano corrispondenti agli interessi della co-munita’
locale.
2. Il Comune esercita le funzioni amministrative, allo stesso delegate dalla Regione,
che assicura la copertura degli oneri conseguenti.
3. Il Comune concorre, attraverso il coordinamento della Provincia, alla programmazione
economica, territoriale ed ambientale della Regione.
4. Il Comune, nell’attivita’ programmatoria di sua competenza, si
attiene agli indirizzi generali ed alle procedure stabilite dalle leggi regionali.