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Art. 54 – Referendum consultivo





  • 1. Per realizzare la consultazione della cittadinanza su questioni di rilevante interesse per lo sviluppo economico e sociale della comunita’ locale, puo’ essere effettuato un referendum consultivo.

    2. Il referendum viene indetto, di regola, per consultare, su una questione determinata, gli elettori di un intero Comune. Nel caso di questioni che riguardino in modo specifico una singola frazione e che non rivestano un interesse particolare per le altre, puo’ essere indetto un referendum riservato agli elettori residenti in quella fra-zione.



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