1. Ai fini della composizione delle consulte, i regolamenti previsti dall’articolo
42 devono assicurare l’inserimento in ciascuna consulta delle Associazioni
piu’ rappresentative, diverse dai partiti politici, che nell’ambito
comunale operano specificamente nel settore inerente alla consulta stessa e
siano iscritte nell’elenco previsto dall’art. 39 o siano ad esse
equiparate.