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Art. 70 – Pubblicita’ degli atti e delle informazioni





  • 1. Tutti gli atti dell’Amministrazione comunale sono pub-blici, al fine di assicurare la trasparenza dell’attivita’ amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale.

    2. Il diritto dei cittadini all’informazione sullo stato degli atti, delle procedure, sull’ordine di esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque li riguardano e’ garantito dalle modalita’ stabilite dal regolamento.

    3. La Giunta comunale assicura ai cittadini il diritto di accedere, in generale, alle informazioni delle quali la stessa e’ in possesso, relative all’attivita’ da essa svolta o posta in essere da enti, aziende od organismi che e-sercitano funzioni di competenza del Comune. L’informazione viene resa con completezza, esattezza e tempestivita’.

    4. La pubblicazione degli atti ufficiali del Comune, delle deliberazioni e di ogni altro provvedimento viene effettuata all’albo pretorio del Comune con le modalita’ stabilite dal regolamento il quale dispone le altre forme di comunicazione idonee ad assicurare la piu’ ampia conoscenza degli atti predetti.



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