1. Il Consiglio approva in conformita’ alla legislazione statale e regionale
piani di settore per i servizi sociali, per il territorio e per le attività
produttive, indicandone i criteri e i principi; può altresì
approvare la formazione di progetti, anche a carattere intersettoriale,
per specifici interventi.
2. I piani di settore e i progetti prefigurano le caratte-ristiche essenziali
degli interventi che ne costituiscono oggetto, fatta salva la successiva progettazione,
in conformità alla legislazione sui lavori pubblici, delle opere
edilizie in essi incluse.
3. I piani di settore e i progetti si fondano su elementi di fatto obiettivi
e accertati e su un ragionevole qua-dro di compatibilità con le risorse
disponibili o di cui si prospetti la possibilità di acquisizione.
4. Il Comune promuove la partecipazione popolare alla formazione dei predetti
atti programmatici nelle forme previste dal presente Statuto.
5. Il Comune è impegnato a rappresentare gli specifici interessi della
collettività locale partecipando, secondo gli indirizzi deliberati
dal Consiglio, ai procedimenti di formazione degli atti di pianificazione
della Provincia e della Regione.