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Art. 92 – Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti





  • 1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che e’ riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed e’ suddiviso per anni con inizio da quello successivo alla sua approvazione.

    2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione specifica di ciascuna opera od investimento inclusa nel piano, con tutti gli elementi descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.

    3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua le risorse con le quali verra’ data allo stesso attuazione.

    4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.

    5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformita’ ai bilanci annuale e pluriennale approvati.



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