1. Contestualmente al progetto di bilancio annuale, la Giunta propone al Consiglio
il programma delle opere pubbliche e degli investimenti che e’ riferito
al periodo di vigenza del bilancio pluriennale ed e’ suddiviso per anni
con inizio da quello successivo alla sua approvazione.
2. Il programma delle opere pubbliche e degli investimenti comprende l’elencazione
specifica di ciascuna opera od investimento inclusa nel piano, con tutti gli elementi
descrittivi idonei per indirizzarne l’attuazione.
3. Il programma comprende, relativamente alle spese da sostenere per le opere
e gli investimenti previsti per il primo anno, il piano finanziario che individua
le risorse con le quali verra’ data allo stesso attuazione.
4. Le previsioni contenute nel programma corrispondono a quelle espresse in forma
sintetica nei bilanci annuali e pluriennali. Le variazioni apportate nel corso
dell’esercizio ai bilanci sono effettuate anche al programma e viceversa.
5. Il programma viene aggiornato annualmente in conformita’ ai bilanci annuale
e pluriennale approvati.