1. La programmazione dell’attivita’ del Comune e’ correlata
alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con
la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale,
la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione
degli atti predetti e’ effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione
delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.
2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma
1 sono predisposti dalla Giunta comunale che esamina e valuta previamente con
la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso
di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale,
in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare
i programmi e gli obiettivi.
3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti
prescritti dalla legge, e’ deliberato dal Consiglio comunale osservando
i principi dell’universalita’, dell’integrita’ e del pareggio
economico e finanziario.
4. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole
della maggioranza dei Consiglieri presenti.