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Art. 91 – La programmazione di bilancio





  • 1. La programmazione dell’attivita’ del Comune e’ correlata alle risorse finanziarie che risultano acquisibili per realizzarla. Gli atti con la quale essa viene definita e rappresentata sono: il bilancio di previsione annuale, la relazione previsionale e programmatica ed il bilancio pluriennale. La redazione degli atti predetti e’ effettuata in modo da consentire la lettura e l’attuazione delle previsioni per programmi, servizi ed interventi.

    2. Il bilancio di previsione e gli altri documenti contabili di cui al comma 1 sono predisposti dalla Giunta comunale che esamina e valuta previamente con la Commissione consiliare competente, i criteri per la loro impostazione. In corso di elaborazione e prima della sua conclusione la Giunta e la Commissione comunale, in riunione congiunta, definiscono i contenuti di maggior rilievo ed in particolare i programmi e gli obiettivi.

    3. Il bilancio di previsione per l’anno successivo, corredato dagli atti prescritti dalla legge, e’ deliberato dal Consiglio comunale osservando i principi dell’universalita’, dell’integrita’ e del pareggio economico e finanziario.

    4. Il Consiglio comunale approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.



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