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Art. 98 – Procedure negoziali






  • 1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture dei bei e servizi, agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alle proprie attivita’ istituzionali con l’osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

    2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione del Responsabile del servizio indicante:
    a) il fine che con il contratto si intente perseguire;
    b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ri-tenute essenziali; c) le modalita’ di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne sono alla base.

    3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla nor-mativa della Comunita’ economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.

    4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune il Responsabile del Servizio.




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