1. Il Comune provvede agli appalti di lavoro, alle forniture dei bei e servizi,
agli acquisti ed alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi
alle proprie attivita’ istituzionali con l’osservanza delle procedure
stabilite dalla legge, dallo statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.
2. La stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita determinazione
del Responsabile del servizio indicante:
a) il fine che con il contratto si intente perseguire;
b) l’oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ri-tenute essenziali;
c) le modalita’ di scelta del contraente, ammesse dalle disposizioni vigenti
in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato, ed i motivi che ne
sono alla base.
3. Il Comune si attiene alle procedure previste dalla nor-mativa della Comunita’
economica europea recepita o comunque vigente nell’ordinamento giuridico.
4. Per la stipulazione dei contratti interviene, in rappresentanza del Comune
il Responsabile del Servizio.