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Art. 15 – Prerogative e compiti dei Consiglieri comunali




  • 1. I Consiglieri comunali entrano in carica all’atto della loro proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

    2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunita’ ed e-sercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena liberta’ di opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. Sono esenti da responsabilita’ i Consiglieri che si sono astenuti o che non hanno preso parte alla votazione.

    3. I Consiglieri comunali ai fini dell’esercizio delle funzioni consiliari, hanno diritto di accesso in qualunque tempo ai documenti ed agli atti dei procedimenti del Comune ivi compresi quelli riservati, temporaneamente o in via definitiva; il diritto di accesso si esercita mediante esame o, salvo che per gli atti riservati, estrazione di copia, senza alcun onere di rimborso del costo.

    4. I Consiglieri comunali hanno facolta’ di presentare pro-poste di deliberazione sugli oggetti di competenza del Consiglio comunale, nonche’ facolta’ di emendamento riguardo alle proposte di discussione in Consiglio comunale.

    5. I Consiglieri comunali possono presentare interrogazioni al Sindaco o agli Assessori, indicandone il destinatario che da’ risposta scritta; possono altresi’ presentare interpellanze o mozioni, che vengono inserite nell’ordine del giorno del Consiglio comunale secondo l’ordine di presentazione, salvo sia stata richiesta da un quinto dei Consiglieri la convocazione del Consiglio comunale per la discussione della mozione.

    6. Al fine di assicurare la massima trasparenza dell’azione amministrativa, ogni Consigliere e’ tenuto a comunicare, secondo le modalita’ previste dal regolamento, i redditi posseduti all’inizio e alla fine del mandato.

    7. La posizione giuridica e lo status dei Consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera Comunità alla quale costantemente rispondono.

    8. I Consiglieri Comunali possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di Societa’ a partecipazione comunale.

    9. Le dimissioni dalla carica di consigliere sono irrevocabili ed immediatamente efficaci. Esse sono presentate al Consiglio e devono essere assunte al protocollo dell’ente nella stessa giornata di presenta-zione.

    10. Il Consiglio comunale puo’ affidare a singoli Consi-glieri comunali la competenza istruttoria di progetti determinati e per una ambito temporale delimitato; il Consigliere incaricato formula al Consiglio le relative proposte di intervento.

    11. In caso di ingiustificata assenza del Consigliere a tre (3) sedute consecutive del Consiglio, il Sindaco avvia la procedura di decadenza notificando allo stesso la contestazione delle assenze ingiustificate e chiedendo risposta entro trenta (30) giorni dalla notifica. Decorso il termine, il consiglio, esaminate le controdeduzioni, si pronuncera’ per deliberare l’eventuale decadenza del consigliere. Decorso inutilmente il termine a controdedurre, si dichiarera’ la decadenza.

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