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Art. 64 – Petizioni





  • 1. Le petizioni consistono in richieste scritte, presentate dai cittadini residenti nel Comune, dirette a porre all’attenzione del Consiglio comunale una questione di sua competenza e di interesse collettivo.

    2. Il Sindaco deve inserire le petizioni nell’ordine del giorno del Consiglio comunale entro sessanta giorni dal loro ricevimento.



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