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Art. 67 – Partecipazione dei cittadini e procedimento amministrativo





  • 1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive e’ assicurata dalle norme stabilite dalla legge 241 del 1990, da quelle applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal regolamento.

    2. L’Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini di cui al successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso, ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza o che debba essere iniziato d’ufficio.

    3. L’Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento, il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio comunale. I termini sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria e l’emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza e potenzialita’ dell’unita’ organizzativa preposta ai relativi adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche dal Sindaco con i mezzi piu’ idonei per assicurare la conoscenza da parte della po-polazione.



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