1. La partecipazione degli interessati nei procedimenti amministrativi relativi
all’adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche soggettive
e’ assicurata dalle norme stabilite dalla legge 241 del 1990, da quelle
applicative previste dal presente statuto e da quelle operative disposte dal
regolamento.
2. L’Amministrazione comunale ha il dovere di concludere, nei termini
di cui al successivo comma, mediante l’adozione di un provvedimento espresso,
ogni procedimento amministrativo che consegue obbligatoriamente ad una istanza
o che debba essere iniziato d’ufficio.
3. L’Amministrazione comunale determina, per ciascun tipo di procedimento,
il termine entro cui esso deve concludersi, quando non sia disposto direttamente
dalle leggi o dai regolamenti. I termini vengono provvisoriamente regolati con
deliberazione del Consiglio comunale e definitivamente stabiliti con il regolamento
per il procedimento amministrativo, da adottarsi dal Consiglio comunale. I termini
sono stabiliti valutando i tempi strettamente necessari per l’istruttoria
e l’emanazione di ciascun provvedimento, in relazione alla consistenza
e potenzialita’ dell’unita’ organizzativa preposta ai relativi
adempimenti. Le determinazioni di cui al presente comma sono rese pubbliche
dal Sindaco con i mezzi piu’ idonei per assicurare la conoscenza da parte
della po-polazione.