1. Per provvedere alla definizione ed attuazione di opere, interventi e programmi
di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l’azione
integrata e coor-dinata del Comune e di altre Amministrazioni e soggetti pubblici,
il Sindaco, sussistendo la competenza primaria del Comune sull’opera, sugli
interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo
di programma per assicurare il coordinamento delle diverse azioni ed attivita’
e per determinare tempi, modalita’, finanziamenti ed ogni altro adempimento
connesso.
2. Il Sindaco convoca una conferenza fra i rappresentanti di tutte le Amministrazioni
interessate per verificare la possibilita’ di definire l’accordo di
programma.
3. Il Sindaco, con proprio atto formale, approva l’accordo nel quale e’
espresso il consenso unanime delle Amministrazioni interessate e ne dispone la
pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
4. Qualora l’accordo sia adottato con Decreto del Presiden-te della Regione
e determini variazioni degli strumenti ur-banistici del Comune, l’adesione
del Sindaco allo stesso deve essere ratificata dal Consiglio Comunale entro 30
giorni a pena di decadenza.
5. Nel caso che l’accordo di programma sia promosso da al-tro soggetto pubblico
che ha competenza primaria nella rea-lizzazione delle opere, interventi e programmi,
ove sussista un interesse del Comune a partecipare alla loro realiz-zazione,
il Sindaco partecipa all’accordo informandone la Giunta ed assicura la collaborazione
dell’Amministrazione comunale in relazione alle sue competenze ed all’interesse,
diretto od indiretto, della sua comunita’ alle opere, in-terventi e programmi
da realizzare.
6. Si applicano per l’attuazione degli accordi suddetti le disposizioni
stabilite dalla legge.