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Art. 55 – Oggetto





  • 1. Il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di un determinato atto di competenza del Consiglio comunale, o la proposta di abrogazione di un atto adottato dal Consiglio comunale.

    2. Non sono ammessi referendum che propongano l’abrogazione di delibere concernenti i bilanci, i tributi locali, l’assunzione di mutui, nonche’ in materia di stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti, la nomina e la revoca degli Amministratori di Enti e Aziende dipendenti dal Comune, nonche’ dei rappresentanti del Comune, la designazione dei componenti di Commissioni e di altri organi collegiali spettanti al Comune, il piano regolatore generale e le relative varianti, per i quali siano in vigore gli strumenti di partecipazione previsti dalla legge. Non e’ altresi’ ammesso il referendum consultivo per l’abrogazione o la modifica dello Statuto, dei regolamenti del Comune, nonche’ di norme regolamentari esecutive di norme legislative.



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