1. Il referendum deve riguardare o la proposta di adozione di un determinato
atto di competenza del Consiglio comunale, o la proposta di abrogazione di
un atto adottato dal Consiglio comunale.
2. Non sono ammessi referendum che propongano l’abrogazione di delibere
concernenti i bilanci, i tributi locali, l’assunzione di mutui, nonche’
in materia di stato giuridico e trattamento economico dei dipendenti, la nomina
e la revoca degli Amministratori di Enti e Aziende dipendenti dal Comune, nonche’
dei rappresentanti del Comune, la designazione dei componenti di Commissioni
e di altri organi collegiali spettanti al Comune, il piano regolatore generale
e le relative varianti, per i quali siano in vigore gli strumenti di partecipazione
previsti dalla legge. Non e’ altresi’ ammesso il referendum consultivo
per l’abrogazione o la modifica dello Statuto, dei regolamenti del Comune,
nonche’ di norme regolamentari esecutive di norme legislative.