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Art. 14 – Le nomine di rappresentanti




  • 1. Il Consiglio comunale provvede alla nomina, designazione e revoca dei propri rappresentanti di competenza negli organi di enti , aziende ed istituzioni operanti nell’ambito del Comune, ovvero da essi dipendenti o con-trollati.

    2. La rappresentanza dei Consiglieri comunali presso enti, aziende ed istituzioni e’ regolata dalle disposizioni di legge.

    3. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, il Sindaco provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, azien-de ed istituzioni.

    4. Tutte le nomine e le designazioni devono essere effettuate entro 45 giorni dall’insediamento ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico, in mancanza sono adottati i provvedimenti sostitutivi ai sensi di legge.

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