1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità
indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale;
il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al
Sindaco ed al consigliere anziano
2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale
per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta
giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda
alla convocazione, il Segretario ne dà comunicazione immediata
al Prefetto che, previa diffida, provvede in via sostitutiva.
3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere
presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla
reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla
maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.