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Art. 33 - Mozione di sfiducia nei confronti del Sindaco





  • 1. La mozione di sfiducia viene presentata ed approvata secondo le modalità indicate dalla legge. Essa va depositata presso la segreteria comunale; il Segretario comunale ne dà immediata comunicazione al Sindaco ed al consigliere anziano

    2. Il Sindaco deve provvedere alla convocazione del Consiglio Comunale per una data non antecedente a dieci giorni e non successiva a trenta giorni dalla presentazione della mozione. Qualora il Sindaco non provveda alla convocazione, il Segretario ne dà comunicazione immediata al Prefetto che, previa diffida, provvede in via sostitutiva.

    3. Nel caso che la mozione di sfiducia venga respinta, non può essere presentata una nuova mozione se non siano trascorsi almeno sei mesi dalla reiezione della precedente, a meno che non sia sottoscritta dalla maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.



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