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Art. 61 – Disciplina del referendum





  • 1. Con regolamento sono disciplinate le modalita’ di raccolta delle firme e di valutazione della loro regolarita’, di indizione dei comizi, di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.

    2. I referendum si svolgono in una unica tornata annuale nel periodo indicato dal regolamento; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione per la copertura delle spesa.

    3. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni di voto provinciali, comunali, circoscrizionali, politiche ed europee.



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