1. Con regolamento sono disciplinate le modalita’ di raccolta delle
firme e di valutazione della loro regolarita’, di indizione dei comizi,
di costituzione dei seggi elettorali e di svolgimento delle operazioni di voto.
2. I referendum si svolgono in una unica tornata annuale nel periodo indicato
dal regolamento; il bilancio preventivo contiene una specifica appostazione
per la copertura delle spesa.
3. I referendum di cui al presente articolo devono riguardare materie di esclusiva
competenza locale e non possono aver luogo in coincidenza con altre operazioni
di voto provinciali, comunali, circoscrizionali, politiche ed europee.