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Art. 50 – Disciplina dell’assemblea





  • 1. All’assemblea possono partecipare di norma i cittadini residenti nel Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta’; non sono ammesse deleghe.

    2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, puo’ richiedere a chi partecipi all’assemblea di provare i requisiti indicati al comma 1.

    3. Le persone che non siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 1 possono assistere all’assemblea, senza diritto di parola e di voto.

    4. Il Sindaco puo’ invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire all’assemblea in merito agli oggetti della convocazione.

    5. Il Sindaco presiede l’assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia, anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale da lui delegato, redige un verbale sintetico dell’assemblea, riportando i contenuti essenziali degli interventi e l’esito delle eventuali votazioni.

    6. Il Segretario comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia a chiunque vi abbia interesse.



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