1. All’assemblea possono partecipare di norma i cittadini residenti nel
Comune che abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta’; non sono ammesse
deleghe.
2. Il Sindaco, anche attraverso propri incaricati, puo’ richiedere a
chi partecipi all’assemblea di provare i requisiti indicati al comma 1.
3. Le persone che non siano in possesso dei requisiti indicati nel comma 1
possono assistere all’assemblea, senza diritto di parola e di voto.
4. Il Sindaco puo’ invitare tecnici o altre persone qualificate a riferire
all’assemblea in merito agli oggetti della convocazione.
5. Il Sindaco presiede l’assemblea ed esercita i relativi poteri di polizia,
anche attraverso il personale di vigilanza municipale. Sotto la vigilanza del
Sindaco, il Segretario comunale, o un dipendente comunale da lui delegato, redige
un verbale sintetico dell’assemblea, riportando i contenuti essenziali
degli interventi e l’esito delle eventuali votazioni.
6. Il Segretario comunale cura la conservazione del verbale e ne rilascia copia
a chiunque vi abbia interesse.