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Art. 71 – Il diritto di accesso agli atti amministrativi, alle strutture ed ai servizi





  • 1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e’ assi-curato, con le modalita’ stabilite dal regolamento, in ge-nerale a tutti i cittadini singoli od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di si-tuazioni giuridicamente rilevanti.

    2. Il diritto di accesso e’ escluso per i documenti previsti dal regolamento da adottarsi nei termini e con le modalita’ di cui al quarto comma dell’art. 24 della legge 241 del 1990. Puo’ essere temporaneamente escluso e differito per effetto di una motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio competente che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando la diffusione di tali documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, dei gruppi e delle imprese.

    3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta mo-tivata di esame e di estrazione di copia degli atti e docu-menti amministrativi effettuata nelle forme previste dal regolamento. L’esame dei documenti e’ gratuito .

    4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi e’ subordinato al rimborso del costo di riproduzione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti in materia di bollo.

    5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attivita’ dell’Amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalita’ stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.

    6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione della richiesta, questa si intende rifiutata.

    7. Contro le determinazioni di cui al precedente comma sono attivabili le azioni previste dall’art. 25, quinto e sesto comma, della legge n. 241 del 1990.



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