1. Il diritto di accesso agli atti amministrativi e’ assi-curato, con le
modalita’ stabilite dal regolamento, in ge-nerale a tutti i cittadini singoli
od associati ed in particolare a chiunque vi abbia interesse per la tutela di
si-tuazioni giuridicamente rilevanti.
2. Il diritto di accesso e’ escluso per i documenti previsti dal regolamento
da adottarsi nei termini e con le modalita’ di cui al quarto comma dell’art.
24 della legge 241 del 1990. Puo’ essere temporaneamente escluso e differito
per effetto di una motivata dichiarazione del Responsabile del Servizio competente
che ne vieta l’esibizione, secondo quanto previsto dal regolamento, quando
la diffusione di tali documenti possa pregiudicare il diritto alla riservatezza
delle persone, dei gruppi e delle imprese.
3. Il diritto di accesso si esercita mediante richiesta mo-tivata di esame e di
estrazione di copia degli atti e docu-menti amministrativi effettuata nelle forme
previste dal regolamento. L’esame dei documenti e’ gratuito .
4. Il diritto di rilascio di copia di atti amministrativi e’ subordinato
al rimborso del costo di riproduzione. Sono fatte salve le disposizioni vigenti
in materia di bollo.
5. Al fine di rendere effettiva la partecipazione dei cittadini all’attivita’
dell’Amministrazione, la Giunta assicura l’accesso, con le modalita’
stabilite dal regolamento, alle strutture ed ai servizi comunali, agli enti, alle
organizzazioni di volontariato ed alle associazioni.
6. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono consentiti
solo nei casi previsti dal regolamento od in vigenza del divieto temporaneo di
cui al secondo comma. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla presentazione
della richiesta, questa si intende rifiutata.
7. Contro le determinazioni di cui al precedente comma sono attivabili le azioni
previste dall’art. 25, quinto e sesto comma, della legge n. 241 del 1990.