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Art. 88 – Convenzioni





  • 1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi di razionalita’ economica ed organizzativa, puo’ deliberare la stipula di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati.

    2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme e la periodicita’ delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.

    3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi in conformita’ sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.

    4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali ed i beni di dotazione e le modalita’ per il loro riparto fra gli enti partecipanti alla sua scadenza.



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