1. Il Consiglio comunale, su proposta della Giunta, al fine di conseguire obiettivi
di razionalita’ economica ed organizzativa, puo’ deliberare la stipula
di apposite convenzioni con altri Comuni e/o con la Provincia, per svolgere in
modo coordinato funzioni e servizi determinati.
2. Le convenzioni devono specificare i fini, attraverso la precisazione delle
specifiche funzioni e/o servizi oggetto delle stesse, la loro durata, le forme
e la periodicita’ delle consultazioni fra gli Enti contraenti, i rapporti
finanziari fra loro intercorrenti, i reciproci obblighi e garanzie.
3. Nella convenzione gli Enti contraenti possono concordare che uno di essi assuma
il coordinamento organizzativo ed amministrativo della gestione, da effettuarsi
in conformita’ sia a quanto con la stessa stabilito, sia alle intese derivanti
dalle periodiche consultazioni fra i partecipanti.
4. La convenzione deve regolare i conferimenti iniziali di capitali ed i beni
di dotazione e le modalita’ per il loro riparto fra gli enti partecipanti
alla sua scadenza.