1. Nei limiti di legge e con le modalità previste dal regolamento,
la copertura di posti di organico di alta specializzazione o di funzionario,
può avvenire mediante la stipula di contratti a tempo determinato.
2. L’assunzione di personale dirigenziale o di alta specia-lizzazione,
nei limiti di legge e con i criteri previsti dal regolamento, può avvenire
anche al di fuori della previsione della dotazione organica. I contratti di cui
al presente comma non possono avere durata superiore al mandato del
Sindaco.