1. Per la gestione associata di uno o piu’ servizi il Consiglio comunale
puo’ deliberare la costituzione di un consorzio con altri Comuni e, ove
interessa, con la partecipazione della Provincia, approvando a maggioranza assoluta
dei componenti:
a) la convenzione che stabilisce i fini e la durata del Consorzio; la trasmissione
agli enti aderenti degli atti fondamentali approvati dall’assemblea; i rapporti
finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie fra gli enti consorziati;
b) lo Statuto del Consorzio.