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Art. 84 – La concessione a terzi





  • 1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunita’ sociale puo’ affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

    2. La concessione e’ regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalita’ economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

    3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio comunale in conformita’ a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralita’ di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalita’ e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni piu’ favorevoli per l’Ente e la qualita’ del servizio medesimo.



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