1. Il Consiglio comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e
di opportunita’ sociale puo’ affidare la gestione di servizi pubblici
in concessione a terzi.
2. La concessione e’ regolata da condizioni che devono garantire l’espletamento
del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini
utenti, la razionalita’ economica della gestione con i conseguenti effetti
sui costi sostenuti dal Comune e dall’utenza e la realizzazione degli interessi
pubblici generali.
3. Il conferimento della concessione dei servizi avviene, di regola, provvedendo
alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio
comunale in conformita’ a quanto previsto dalla legge e dal regolamento,
con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralita’
di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalita’ e correttezza,
tale da garantire il conseguimento delle condizioni piu’ favorevoli per
l’Ente e la qualita’ del servizio medesimo.