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Art. 5 – Azioni positive





  • 1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituziona-li l’effettuazione di azioni positive per superare le con-dizioni di fatto che impediscono la pari opportunita’ tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali piu’ deboli, con particolare riferimento ai portatori di handi-cap.

    2. Nell’ambito di tali azioni il Comune si impegna fattivamente nella promozione e tutela della persona e della famiglia, assicurando sostegno alla corresponsabilita’ dei genitori nell’impegno di cura ed educazione dei figli, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto pieno alla vita e predisponendo provvidenze e servizi atti ad assicurare ad ogni persona accoglienza e protezione.

    3. Sempre nell’ambito di tali azioni il Comune considera la cultura, la sua diffusione e promozione quali elementi es-senziali per il miglioramento della qualita’ della vita della persona e della crescita complessiva di una comuni-ta’. Inoltre il Comune promuove e tutela le attivita’ spor-tive, considerando lo sport quale strumento ad alta rile-vanza sociale, intendendo la pratica sportiva atta alla va-lorizzazione della persona per un miglioramento delle con-dizioni di vita dell’individuo e quindi della comunita’. Conseguentemente le funzioni amministrative relative allo sport trovano la fonte della loro disciplina nell’art. 60 del D.P.R. 617/1977, nell’art. 10 del D.Lgs. 242/1999 e hanno collocazione nell’ambito dei servizi pubblici di ri-lievo locale.

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