1. Il Comune ricomprende tra i propri obblighi istituziona-li l’effettuazione
di azioni positive per superare le con-dizioni di fatto che impediscono la pari
opportunita’ tra uomo e donna e per favorire le categorie sociali piu’
deboli, con particolare riferimento ai portatori di handi-cap.
2. Nell’ambito di tali azioni il Comune si impegna fattivamente nella
promozione e tutela della persona e della famiglia, assicurando sostegno alla
corresponsabilita’ dei genitori nell’impegno di cura ed educazione
dei figli, concorrendo a rimuovere gli ostacoli che impediscono il diritto pieno
alla vita e predisponendo provvidenze e servizi atti ad assicurare ad ogni persona
accoglienza e protezione.
3. Sempre nell’ambito di tali azioni il Comune considera la cultura,
la sua diffusione e promozione quali elementi es-senziali per il miglioramento
della qualita’ della vita della persona e della crescita complessiva di
una comuni-ta’. Inoltre il Comune promuove e tutela le attivita’
spor-tive, considerando lo sport quale strumento ad alta rile-vanza sociale,
intendendo la pratica sportiva atta alla va-lorizzazione della persona per un
miglioramento delle con-dizioni di vita dell’individuo e quindi della
comunita’. Conseguentemente le funzioni amministrative relative allo sport
trovano la fonte della loro disciplina nell’art. 60 del D.P.R. 617/1977,
nell’art. 10 del D.Lgs. 242/1999 e hanno collocazione nell’ambito
dei servizi pubblici di ri-lievo locale.