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Art. 7 – L’attivita’ amministrativa





  • 1. L’attivita’ amministrativa del Comune deve essere informata ai principi della partecipazione democratica, dell’imparzialita’ e della trasparenza delle decisioni e degli atti, della semplificazione delle procedure e del decentramento.

    2. La semplificazione del procedimento e dell’azione ammi-nistrativa costituisce obiettivo primario degli organi elettivi e della organizzazione interna del Comune e i risultati conseguiti sono periodicamente verificati dal Consiglio comunale e resi noti ai cittadini.

    3. Apposite norme del presente statuto e dei regolamenti attuano le disposizioni stabilite dalla Legge 7 agosto 1990, n. 241, garantendo ai cittadini interessati la parte-cipazione al procedimento amministrativo.

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