1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta
puo’ deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di
cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di
albi pubblici o di Associazioni di categoria, su proposte che rivestono per
gli stessi diretto e rilevante interesse, anche in deroga ai requisiti di cui
all’art. 50, comma 1.
2. La consultazione puo’ essere effettuata sia mediante l’indizione
di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle
forme piu’ idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio
a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicita’
e chiarezza espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le
modalita’ ed entro i termini indicati dagli stessi questionari.
3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e
riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale
comunica i risultati al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni
conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.
4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalita’ e termini relativi
alle consultazioni di cui al presente articolo.