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Art. 53 – Assemblee limitate a categorie di cittadini





  • 1. Il Consiglio comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta puo’ deliberare la consultazione preventiva di particolari categorie di cittadini, individuabili attraverso le risultanze degli uffici comunali, di albi pubblici o di Associazioni di categoria, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse, anche in deroga ai requisiti di cui all’art. 50, comma 1.

    2. La consultazione puo’ essere effettuata sia mediante l’indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme piu’ idonee, le loro opinioni o proposte, sia con l’invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene chiesto con semplicita’ e chiarezza espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalita’ ed entro i termini indicati dagli stessi questionari.

    3. La Segreteria comunale dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale comunica i risultati al Consiglio comunale ed alla Giunta, per le valutazioni conseguenti e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

    4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalita’ e termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.



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