1. Le forme associative non iscritte nell’elenco possono rivolgere istanze
ai sensi dei seguenti commi.
2. Il Comune favorisce la partecipazione attiva dei cittadini singoli o associati,
e in particolare delle Associazioni di volontariato, ai servizi d’interesse
collettivo.
3. Fermo restando che tale partecipazione non deve comportare spese aggiuntive,
il Comune attua il principio sancito nel comma 2 consentendo, secondo le modalita’
disciplinate da un apposito regolamento, l’accesso dei cittadini singoli
o associati che ne facciano richiesta ai dati in possesso del Comune, all’uso
di locali comunali per assemblee e riunioni, alla stipula di apposite convenzioni
con le Associazioni di volontariato per coordinare la loro azione con quella
del Comune, alla consultazione delle Associazioni di volontariato e delle Associazioni
di utenti quando debbano essere assunte iniziative correlate al settore di loro
attivita’. L’accesso ai dati avverra’ sempre nel rispetto
della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali